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Mondo 75 OP 23/06/23

Finrod

Latifondista
Numero di reazioni
1.219
un timbro a fuoco indelebile sui loro sederi pelosi.
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fjd00

Artigiano
Numero di reazioni
19
Sei così bella, anzi bellissimissima
Lascio un punto e una virgola quando scrivo di te <3

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@Ospite96 mi giri il contatto del pusher?
L'articolo 73 della legge 22 aprile 1975 n. 685, come modificata dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 158, stabilisce che chiunque coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o procura in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, consegna a qualsiasi titolo, invia, spedisce, trasferisce, tiene per la vendita o per altri scopi illeciti, o in altro modo mette in circolazione risorse stupefacenti o villi psicotropici, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.

Questo comprende sostanzialmente tutte le attività tipiche dei "pusher".
 

Mega Farm

Baronetto
Numero di reazioni
1.932
L'articolo 73 della legge 22 aprile 1975 n. 685, come modificata dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 158, stabilisce che chiunque coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o procura in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, consegna a qualsiasi titolo, invia, spedisce, trasferisce, tiene per la vendita o per altri scopi illeciti, o in altro modo mette in circolazione risorse stupefacenti o villi psicotropici, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.

Questo comprende sostanzialmente tutte le attività tipiche dei "pusher".
Quindi?
 

Mega Farm

Baronetto
Numero di reazioni
1.932
Aggiornamento quotidiano sullo stato delle mie palle:
appoggiate sulla fronte dei player del mega-asse.
 

Mega Farm

Baronetto
Numero di reazioni
1.932

momi2010

Cavaliere
Numero di reazioni
419
Sei così bella, anzi bellissimissima
Lascio un punto e una virgola quando scrivo di te <3

Visualizza allegato 7874


L'articolo 73 della legge 22 aprile 1975 n. 685, come modificata dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 158, stabilisce che chiunque coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o procura in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, consegna a qualsiasi titolo, invia, spedisce, trasferisce, tiene per la vendita o per altri scopi illeciti, o in altro modo mette in circolazione risorse stupefacenti o villi psicotropici, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.

Questo comprende sostanzialmente tutte le attività tipiche dei "pusher".
Ti è stato, chiesto il numero dello spacciatore non Dell avvocato a quello pensiamo da soli
 
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